Decreto 07 agosto 2012

Decreto 07 agosto 2012

Prevenzione Incendi. Pubblicato il Decreto 07 agosto 2012 che riporta le nuove modalità per l'iter di prevenzione incendi.

Pubblicato il Decreto 07 agosto 2012 sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29/08/2012: Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Il testo del Decreto contiene le modalità attuative di quanto previsto dal D.P.R. 151/2011. La sua ratifica ad un mese dalla scadenza dei termini di adeguamento per le nuove attività di prevenzione incendi, ha indotto il legislatore a prorogare i termini. Questo decreto sostituisce e abroga il D.M. 04/05/1998

Questo decreto ha un impatto minimo sulle attività produttive ma al contrario è di notevole rilevanza per i professionisti. Di fatto indica in modo preciso le nuove modalità di presentazione delle domande e prevede la predisposizione di una nuova modulistica di prevenzione incendi. Esso sana dei dubbi relativi all'interpretazione di alcuni passaggi del D.P.R. 151/2011 ma al contempo ne apre degli altri soprattutto procedurali e relativi in particolare alle attività esistenti.

Sempre in relazione alla documentazione da allegare alla SCIA precisa quali documenti possono essere a firma di tecnico abilitato e quali a firma del professionista antincendio, in base alle definizioni enunciate all'art. 1 del medesimo Decreto 07 agosto 2012.

Inoltre all'allegato III riporta la Tabella di sotto classificazione delle attività di cui all'allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Nell'allegato IV sono indicate, in maniera qualitativa, le modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

 Decreto 07 agosto 2012