D.P.R. 151/2011
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- Pubblicato Lunedì, 12 Agosto 2013 21:52
Pubblicato il D.P.R. n. 151 del 01/08/2011 sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22/09/2011: “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”
Cambiano le procedure di prevenzione incendi e le modalità di controllo che per molte attività soggette comporta una semplificazione.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22/09/2011 del “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”, sono numerosi i cambiamenti relativi ai provvedimenti di prevenzione incendi. Il nuovo regolamento, recependo quanto previsto dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122 in materia di snellimento dell’attività amministrativa, individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati.
Per la prima volta, in una materia così complessa, viene concretamente incoraggiata un’impostazione fondata sul principio di proporzionalità, in base al quale gli adempimenti amministrativi vengono diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l’impresa e all’effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici. Il Regolamento distingue le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie: A B e C, elencate nell’ allegato I al Regolamento, assoggettandole ad una disciplina differenziata in base a vari parametri.
In particolare in relazione alla specifica categoria di appartenenza risultano diversi gli oneri amministrativi:
Attività di Categoria A: le attività di rientrano in questa categoria sono in generale attività semplici o comunque dotate di una specifica regola tecnica. In questo caso l'iter prevede direttamente la presentazione della SCIA Antincendio che deve essere accompagnata dall'asseverazione da parte del tecnico abilitato. L'asseverazione deve essere completa di relazione tecnica e tavola grafica descrittive dell'intervento in oggetto ed inoltre vanno allegate le dichiarazioni e le certificazioni del caso.
Attività di categoria B: per queste attività l'iter è molto simile all'iter pre-esistente, il gestore è tenuto a presentare, al Comando Provianciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio la richiesta di valutazione del progetto completa di relazione tecnica e tavola grafica descrittive dell'intervento previsto. A tale progetto seguirà poi il parere rilasciato dal Comando. In caso di parere positivo a conclusione dell'intervento il gestore presenterà la SCIA Antincendio accompagnata dall'asseverazione del professionista abilitato con allegate le dichiarazioni e le certificazioni del caso.
Per le attività di categoria A e B il sopraluogo è a discrezione del Comando che può decidere di attuarli anche a campione o per settore.
Attività di categoria C: in questa categoria sono ricomprese le attività più complesse e a maggior rischio. Per esse l'iter prevede come per le attività di categoria B la presentazione della richiesta di valutazione del progetto, l'ottenimento del parere,e la presentazione della SCIA, salvo la verifica da parte del Comando e in caso di esito positivo il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.
In linea con quanto stabilito dal nuovo quadro normativo generale, con il Decreto 07/08/2012 sono state quindi aggiornate e riadattate le modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi, per ciò che attiene la valutazione dei progetti, i controlli di prevenzione incendi, il rinnovo periodico di conformità antincendio, la deroga, il nulla osta di fattibilità, le verifiche in corso d’opera e la voltura.
Il Decreto entra in vigore dal 7 ottobre 2011, mentre per tutte le attività presenti nell'allegato I che non erano inserite nel precedente DM 16/02/1982, nuove attività, i termini per l'espletamento dell'iter burocratico deve avvenire entro il 07 ottobre 2014.