Nuova Norma UNI 10779:14
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- Pubblicato Lunedì, 04 Maggio 2015 09:20
A distanza di 7 anni dalla precedente versione, UNI emana la nuova norma per la progettazione degli impianti ad idranti UNI 10779, che annota alcune sostanziali differenze rispetto alla versione precedente.
Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio – entrata in vigore il 06 novembre 2014.
UNI 10779:2014 - UNI 10779:2014 - Molto semplicemente e velocemente accenniamo le principali novità introdotte.
Per iniziare la nuova norma introduce il concetto di reti ordinarie e reti all'aperto, mantenendo per le prime il concetto standard di protezione, cioè per attività che si svolgono all'interno di edifici, e indicando con le altre le protezioni ad idranti di quelle attività ubicate all'aperto. Le rete all’perto non devono essere assolutamente confuse con la cosiddetta “protezione esterna”, che continua ad essere ricompresa fra le protezioni ordinarie.
A questa novità abbina l’introduzione delle reti idranti a secco, cioè di quelle reti o di parti di reti per le quali le tubazioni non sono permanentemente riempite di acqua, ma di aria (in pressione o non) al fine di prevenire il pericolo di gelo. In realtà per queste ultime è stata pubblicata una nuova norma separata dalla UNI 10779: la UNI/TS 11559:2014.
Quindi, la 10779 per reti ordinarie intende quelle atte alla protezione di attività “interne agli edifici” con dispositivi dentro (protezione interna) e/o fuori (protezione esterna) dall'edificio, con tubazioni permanentemente riempite di acqua in pressione a garanzia di un rapido intervento. Le condizioni minime idrauliche progettuali che la rete deve garantire permangono le stesse (appendice B) previste dalla precedente norma del 2007.
Un’altra modifica non banale è stata introdotta nel concetto di copertura e distribuzione dei dispositivi all'interno dell'attività;nella precedente versione 2007 si indicava che ogni punto fosse raggiungibile entro 20 m per i DN 45 e 30 m per i naspi, e che al massimo ogni idrante DN 45 o naspo poteva proteggere una superficie di 1000 mq, nella nuova versione si sancisce che ogni punto abbia una “distanza geometrica” di 20 m (indipendentemente quindi da muri, ostacoli o altro) da idrante o naspo, ma che contemporaneamente ogni punto sia raggiungibile con la regola del filo teso entro 25 m per gli idranti a muro e 30 m per i naspi, considerando quindi manichette di analoga lunghezza. Sparisce invece qualunque cenno al getto di 5 m.
Completamente nuova è invece la sezione che riguarda gli impianti ad idranti all'aperto, quest’ultima si distingue tra protezione “di capacità ordinaria” e quella “di grande capacità”. Sempre facendo riferimento ai tre livelli di pericolosità (da 1 a 3 con pericolosità crescente), la nuova norma fissa le condizioni minime di progettazione indicando le prestazioni in termini di numero e portata: per idranti a muro e naspi nel caso di prestazioni di capacità ordinario, per i DN 70 nel caso di quelle di grande capacità.
Un’altra distinzione tra reti di id idranti all'aperto e quelle ordinarie è data anche dalle distanze minime di posizionamento dove, in termini di percorsi reali, le distanze massime fra i DN 70 sono di 45 m (permangono di 30 m per le reti ordinarie), mentre quelle fra gli idranti a muro e i naspi sono di 30 m.
Una novità da sottolineare riguarda sicuramente gli attacchi di mandata per l’autopompa dei vigili del fuco DN 70; la nuova norma fissa un numero minimo di attacchi che varia in funzione delle portate risultanti per l'impianto e del diametro delle tubazioni su cui vengono installati i dispositivi, con le seguenti richieste:
1 attacco VVF se la rete è con soli idranti a muro o naspi;
2 attacchi VVF se installati su tubazioni almeno DN 80 con protezione esterna, oppure con rete di grande capacità con portate tra 600 e 1200 l/min
3 attacchi VVF se installati su tubazioni almeno DN 100 con protezione esterna da 1800 l/min.
Ulteriori novità sono riservate alla documentazione, manutenzione e installazione, ma sottolineiamo però un concetto, già presente nella norma del 2007 ma ampiamente rafforzato dalla nuova;la valutazione del rischio e del conseguente livello di pericolosità spetta al professionista, tranne nei casi contemplati dal famoso “Decreto Impianti” DM 20/12/2012. E’ anche per questo motivo che sparisce l’obbligatorietà delle alimentazioni di tipo superiore per le attività di livello 3, lasciando alla valutazione di rischio del professionista la scelta di installazione o meno della stessa.